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LEGGE 18 marzo 1968, n. 388

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1970)
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Testo in vigore dal:  8-7-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."