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LEGGE 18 marzo 1968, n. 388

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1970)
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Testo in vigore dal: 8-7-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato
di  cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e'
aumentato  da  lire  1  miliardo  750  milioni  a lire 1 miliardo 950
milioni,  per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  luglio  1957, n. 826; e di lire 800
milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  26  maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale
per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1
della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a
lire  2.850  milioni  a  decorrere  dall'anno  1969 ed e' interamente
destinato  all'assolvimento  delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."