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LEGGE 21 agosto 1950, n. 698

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

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Testo in vigore dal:  10-9-1950

Art. 2


L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:
1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;
2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;
3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statuarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;
5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;
6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.