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LEGGE 18 marzo 1968, n. 379

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato.

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Testo in vigore dal:  28-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - già istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 - sono sostituite dalle seguenti:

"TABELLA N. 3

Direzione generale delle pensioni di guerra
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 3
Cat. 2ª: operai qualificati ................................ n. 8
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 6
---
TOTALE ... n. 17".
"TABELLA N. 4

Provveditorato generale dello Stato
Capi operai ................................................ n. 8
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 50
Cat. 2ª: operai qualificati ............................... n. 42
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 35
Cat. 4ª: operai manovali ................................... n. 7
---
TOTALE ... n. 142".