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LEGGE 18 marzo 1968, n. 379

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato.

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Testo in vigore dal: 28-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  n.  3  e  n.  4  della  pianta  organica  degli operai
permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - gia' istituita,
in  attuazione  dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 settembre 1961 - sono
sostituite dalle seguenti:

                            "TABELLA N. 3

             Direzione generale delle pensioni di guerra
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n.   3
Cat. 2ª: operai qualificati ................................ n.   8
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n.   6
                                                                ---
                                                  TOTALE ... n.  17".

                            "TABELLA N. 4

                 Provveditorato generale dello Stato
Capi operai ................................................ n.   8
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n.  50
Cat. 2ª: operai qualificati  ............................... n.  42
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n.  35
Cat. 4ª: operai manovali ................................... n.   7
                                                                ---
                                                  TOTALE ... n. 142".