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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  16-2-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

(Nomina in ruolo degli, operai temporanei e giornalieri)


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, e quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono.
Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, e di quelle con ordinamento autonomo.
((2a))

Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quella dei salariati permanenti in servizio, dei salariati temporanei nei limiti del contingente determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo articolo 64 della presente legge saranno immessi nei personale impiegatizio non di ruolo.
((2a))

A tale fine gli operai giornalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano prestato il periodo di servizio di 270 giorni complessivi, sono, con effetto dalla stessa data, confermati come giornalieri fino al compimento di detto periodo su giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Le disposizioni di cui ai precedenti comuni si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva.
Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione di domanda entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo.
Gli operai giornalieri che non trovino posto nel relativo organico rimangono in soprannumero fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 10 gennaio 1963, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aumentato delle unità previste nella tabella C allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469".