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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 103

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

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Testo in vigore dal:  20-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.