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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 103

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio.

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Testo in vigore dal: 20-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dello Stato per il funzionamento dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge
16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, e' elevato,
a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.