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LEGGE 16 luglio 1962, n. 1099

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

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Testo in vigore dal:  25-8-1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.