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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1971)
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Testo in vigore dal:  10-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonché del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.