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REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1931, n. 122

Nuovo ordinamento della giustizia militare. (031U0122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1931, n. 919 (in G.U. 04/08/1931, n. 178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1971)
Testo in vigore dal:  24-2-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210-sexies, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, contenente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente le norme di esecuzione del R. decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare;
Visti l'art. 317 e seguenti del Codice penale per l'esercito sulla composizione e sul funzionamento del tribunale supremo militare;
Visti gli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 gennaio 1931 concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;
Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, che proroga fino al 20 agosto 1931 il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605; nonché il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo 1930, n. 247, relativi al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato ed alla revisione dei ruoli organici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione numerica dei tribunali militari e ad una riforma dell'ordinamento giudiziario militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I tribunali militari territoriali sono sei ed hanno sede nelle seguenti località: Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo.

I tribunali militari marittimi sono due ed hanno sede nelle seguenti località: Spezia e Taranto.

Essi esercitano la giurisdizione nel territorio del Regno a ciascuno assegnato secondo le ripartizioni risultanti dalle tabelle A e B annesse al presente decreto e prendono denominazione dalla località nella quale hanno sede.

Con decreto Reale, in caso di necessità, possono istituirsi sezioni di tribunale.