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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1971)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  ruolo  organico  del personale della magistratura militare - di
cui  alla  tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931,
n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta
aumentato  per  effetto  dell'articolo  2  del  regio decreto-legge 7
agosto  1938,  n.  1301,  convertito nella legge 22 dicembre 1938, n.
2204,  nonche'  del  regio  decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della
legge  14  giugno  1940,  n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello
risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
  I  posti  di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di
terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o
giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.