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LEGGE 6 agosto 1967, n. 698

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  19-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ruoli organici.


I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C I, C 2, C 3, C 4, D 1, D 2, D 3, D 4, allegate alla presente legge.
Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.
I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità.
L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.
È soppresso il ruolo organico di direttore dei servizi radiotecnici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.
Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro C 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.
Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.