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LEGGE 4 marzo 1958, n. 131

Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1967)
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Testo in vigore dal:  19-8-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.(1)
((2))
I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.
La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonché ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purché muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi.
I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.(1A)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1959, n. 1149 ha disposto (con l'art. 2) che "I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono aumentati di una unità."
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AGGIORNAMENTO (1A)
La L. 13 luglio 1965, n. 883 ha disposto (con l'art. 7) che " In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unità."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 agosto 1967, n. 698 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "i posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità."