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LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1080

Soppressione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) ed istituzione del ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1967)
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Testo in vigore dal:  10-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.
È istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.
Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore.
La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.
Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1957

GRONCHI ZOLI - MEDICI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA