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LEGGE 9 luglio 1967, n. 581

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal:  13-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.