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LEGGE 29 marzo 1965, n. 338

Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal:  11-5-1965

Art. 2


A decorrere dal 10 gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da L. 100.000.000 a L. 250.000.000.