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LEGGE 9 luglio 1967, n. 581

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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Testo in vigore dal: 13-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  annuo  a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con
sede  in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n.
338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario
1967 viene elevato a lire 500.000.000.