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LEGGE 29 maggio 1967, n. 370

Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1969)
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Testo in vigore dal:  8-8-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645 lane in massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% ex 646 peli fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi
quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria. . . . 4%
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina
(eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti. . . . . . . . 4% 649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti. . . . . . 4% 650 lane e peli, cardati o pettinati. . . . . . . . . . . . . . 4% 757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro,
anche nuovi, oggetti cuciti, usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%"
L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.
A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante le veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.
Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.
Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere la addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, prevista dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione delle seguenti aliquote integrative:
a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato B alfa, legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento esclusi i feltri battuti;
c) prodotti elencati nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento".
Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965 n. 1309, è soppresso.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1969, n. 478, ha disposto (con l'art. 8) che "L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370, è ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, al 3,60%. Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento."