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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1300

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

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Testo in vigore dal:  16-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 ottobre 1962, numero 1594, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513, è fornita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1967, per un ammontare di lire 500.000.000.
All'onere predetto si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.