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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1963, n. 1513

Norme d'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594 sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

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Testo in vigore dal:  7-12-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il personale tecnico di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è assunto dal Ministero degli affari esteri a contratto di diritto privato e con le modalità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.