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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1300

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

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Testo in vigore dal: 16-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  collaborazione  tecnica  bilaterale  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo,  di  cui  alla  legge  26  ottobre 1962, numero 1594, ed al
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513,
e'  fornita,  per  il  periodo  1  luglio-31  dicembre  1967,  per un
ammontare di lire 500.000.000.
  All'onere predetto si provvede con riduzione dello stanziamento del
capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro  per  l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente
per  far  fronte  ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.