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LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1264

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato.

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Testo in vigore dal:  18-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.