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LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1987)
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Testo in vigore dal:  18-1-1968
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Art. 64


Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1 gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.
La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 dicembre 1967, n. 1264 ha disposto (con l'art. 1) che "Le norme [...] dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, [...], devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata".