stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1976)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-1963

Art. 132


Agli appuntati e alle guardie del Corpo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno cessato dai servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni sessantacinque, spetta l'indennità speciale prevista, dall'articolo 98 a decorrere dal 1 luglio 1961 o dal collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a questa ultima data.
La suddetta indennità speciale spetta anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma, che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa, nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.