stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1976)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato  di  sottufficiale  del Corpo degli agenti di custodia e'
costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  di  sottufficiale  sorge  col legittimo conferimento del
grado e cessa con la perdita del grado.