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LEGGE 13 luglio 1967, n. 566

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.
I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purché abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri".
Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente comma".