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LEGGE 13 luglio 1967, n. 566

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  della  legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito
dal seguente:
  "I  vice  cancellieri  ed i vice segretari in prova, all'atto della
nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore
a  tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di
almeno tre anni.
  I  detti  funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo
parere  della  Commissione  di vigilanza, possono essere destinati in
preture  con  organico  inferiore  a  quello  previsto nel precedente
comma,  purche'  abbiano  gia'  prestato  almeno  un anno di servizio
effettivo presso le preture con organico di tre o piu' cancellieri".
  Nell'articolo  41,  secondo  e  terzo  comma della legge 23 ottobre
1960,  n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due
anni  presso  le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente
comma".