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LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  11-8-1967
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Art. 41

Accesso alla carriera direttiva


L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La nomina alla qualifica di cancelliere capo di Pretura si consegue mediante concorso per esame, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto,
((...))
e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente in materie affini.
I funzionari che intendono essere destinati alle preture per il compimento del biennio di servizio di cui innanzi, devono presentare apposite domande.
Allo stesso concorso sono ammessi anche i funzionari che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal precedente comma, purché abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto complessivamente almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera di concetto,
((...))
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L'ammissione al concorso e subordinata al giudizio favorevole della Commissione di vigilanza per i funzionari addetti ad uffici giudiziari, o del Consiglio di amministrazione per quelli addetti al Ministero o ad uffici diversi dai giudiziari. Nel deliberare sull'ammissione si deve tener conto dei rapporti dei superiori gerarchici, dei precedenti di carriera, della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni direttive e di quanto altro possa dare prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, nonché del risultato conseguito nei corsi di formazione ed integrazione.