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LEGGE 6 agosto 1966, n. 626

Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

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Testo in vigore dal:  3-9-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonché le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.