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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1964, n. 706

Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 ottobre 1964, n. 999 (in G.U. 29/10/1964, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1964)
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Testo in vigore dal:  31-8-1964

Art. 2


Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:
a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, stabilito nella misura del 2% delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;
b) contributo di solidarietà di cui all'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58% delle retribuzioni.
Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate:
a) la misura del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30% delle retribuzioni è ridotta al 2% delle retribuzioni;
b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19% delle retribuzioni, è ridotta al 18,65% delle retribuzioni, di cui il 12,65% a carico del datore di lavoro ed il 6% a carico del lavoratore.