stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 agosto 1966, n. 626

Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

nascondi
Testo in vigore dal: 3-9-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  successivo  alla  data del 31
dicembre  1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla
data  del  31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive
nonche'   le   riduzioni   delle   misure   dei  contributi  disposte
dall'articolo  2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito
nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.