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LEGGE 26 luglio 1965, n. 971

Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife.

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Testo in vigore dal:  1-9-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Per tale sovvenzione, dovuta alla data di inizio dell'esercizio ferroviario e fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini della revisione le disposizioni dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
In sede di revisione sarà tenuto conto dell'onere per l'ammortamento ed interessi della spesa di ricostruzione per gli immobili e gli impianti fissi non coperta dal contributo erogato dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410.
Sono applicabili alla sovvenzione stessa le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237.