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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1977)
Testo in vigore dal:  31-12-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali, stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte nella nuova misura per tutto il periodo della concessione nonché per la maggior durata di essa ai sensi dell'art. 9 della presente legge.
Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sarà preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all'art.
35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
La nuova sovvenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.
Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, può essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo art. 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1 luglio 1952 e per la residua durata della concessione.
La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potrà superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'art. 1, lettera b) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'art. 1.(2) (3)(5) (6)
Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera c), del precedente art. 1.(1) (2) (7)
((8))

L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 febbraio 1957, n. 88 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla Società anonima per le ferrovie del Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 7 marzo 1958, n. 237 ha disposto (con l'art. 4) che "I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 1.400.000 a chilometro, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le variazioni delle sovvenzioni in sede di applicazione dell'art. 1 della legge stessa, potranno essere superati, ai fini della definitiva determinazione di dette sovvenzioni in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal Ministro per i trasporti a norma dell'art. 8 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221."
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferrara in dipendenza del piano di ammodernamento contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A e 25 settembre 1956, n. 78/A della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Parma-Suzzara per l'attuazione del piano di ammodernamento contenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617/A della Commissione medesima, rispettivamente:
a) per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.088.810 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse;
b) per la ferrovia Parma-Suzzara, a lire 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.569.470 a chilometro per il periodo successivo di venticinque anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere
stesse."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 marzo 1958, n. 366 ha disposto (con l'art. 1) che "I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a km. stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Società "La Ferroviaria italiana" per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della Commissione istituita in virtù dell'art. 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse."

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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 21 aprile 1961, n. 323 ha disposto (con l'art. 1) che "I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a
norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221
c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a
chilometro."
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 21 aprile 1961, n. 341 ha disposto (con l'art. 1) che "Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2
agosto 1952, n. 1221."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 26 luglio 1965, n. 971 ha disposto (con l'art. 1, commma 1)
che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 dicembre 1966, n. 1072 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Società per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:
a) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000
per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
b) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000
per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963 data di ultimazione delle opere di ammodernamento."