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LEGGE 26 luglio 1965, n. 971

Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife.

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Testo in vigore dal: 1-9-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo  di  lire  1.400.000  a  chilometro,  stabilito
dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire
3.948.900  per  la  sovvenzione  da  accordarsi  alla Compagnia delle
ferrovie  del  Mezzogiorno  d'Italia per l'esercizio del tronco Santa
Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della
ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre
1962,   n.   241-A  espresso  dalla  Commissione  istituita  a  norma
dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221.
  Per  tale  sovvenzione,  dovuta  alla data di inizio dell'esercizio
ferroviario  e  fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini
della  revisione le disposizioni dell'articolo 8 della legge 2 agosto
1952, n. 1221, e dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
  In   sede   di   revisione   sara'   tenuto  conto  dell'onere  per
l'ammortamento  ed  interessi  della  spesa  di ricostruzione per gli
immobili  e  gli  impianti  fissi  non coperta dal contributo erogato
dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410.
  Sono  applicabili  alla  sovvenzione  stessa le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237.