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LEGGE 10 giugno 1965, n. 616

Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

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Testo in vigore dal:  30-6-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.