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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-8-1948

Art. 2


L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.