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LEGGE 10 giugno 1965, n. 616

Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

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Testo in vigore dal: 30-6-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  personale  del  Presidente  della Repubblica determinato
dall'articolo  2  della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla
somma  annua  di  lire  trenta  milioni,  da corrispondersi in dodici
mensilita'.