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LEGGE 30 marzo 1965, n. 330

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

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Testo in vigore dal:  9-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
"La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE