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LEGGE 1 marzo 1964, n. 62

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.

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Testo in vigore dal:  10-3-1964

Art. 4


L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1 febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il bilancio ed il Ministro, per il tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo".