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LEGGE 30 marzo 1965, n. 330

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

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Testo in vigore dal: 9-5-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e'
sostituito dal seguente:
  "La  relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene
allegata   alla   relazione  previsionale  e  programmatica  prevista
dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 marzo 1965

                               SARAGAT

                                          MORO - PIERACCINI - COLOMBO
                                                    - ANDREOTTI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE