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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1380

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1998)
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Testo in vigore dal:  29-3-1998
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Art. 1

Articolo unico.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43))
((1))
((2))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.