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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1380

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1998)
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Testo in vigore dal: 29-3-1998
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                           Articolo unico. 
 
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43)) ((1))((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e  agli
articoli 6, 7,  comma  1,  e  8  del  presente  decreto,  nonche'  le
corrispondenti  modifiche  dello  statuto   della   Banca,   di   cui
all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia
adotta la  moneta  unica  secondo  le  previsioni  del  trattato.  La
predetta data e' indicata dal Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, con  proprio  decreto  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 28 settembre  1998  (in  G.U.  1/10/1998,  n.  229)  nel
modificare  l'art.  6  del  D.Lgs.  10  marzo   1998,   n.   43,   ha
conseguentmente  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)   la   proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal  29
marzo 1998 al 1 gennaio 1999.