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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1380

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1998)
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Testo in vigore dal:  7-1-1966 al: 28-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunità ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE