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REGIO DECRETO 28 aprile 1910, n. 204

Che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca. (010U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  11-6-1910

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;
Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;
Sentito il Ministero delle finanze;
Sentiti gli Istituti di emissione;
Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;
Sentita la Commissione permanente suindicata;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Fani.