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LEGGE 17 dicembre 1965, n. 1487

Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce Rossa.

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Testo in vigore dal:  2-2-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 è concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo è stabilito in lire 150 milioni.
Il contributo di cui al comma precedente è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.