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LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Fondo nazionale per il soccorso invernale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1960)
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Testo in vigore dal:  28-11-1954

Art. 13


I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.
Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.