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LEGGE 17 dicembre 1965, n. 1487

Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce Rossa.

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Testo in vigore dal: 2-2-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dall'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 e'
concesso  all'Associazione  italiana  della Croce Rossa un contributo
annuo  di  lire  300  milioni,  in sostituzione dei proventi previsti
dall'articolo   13   della   legge   3  novembre  1954,  n.  1042,  e
dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo
1  luglio-31  dicembre  1964  il  contributo e' stabilito in lire 150
milioni.
  Il  contributo  di cui al comma precedente e' stanziato in apposito
capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
sanita'.