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LEGGE 5 marzo 1965, n. 165

Modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1078, che detta disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

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Testo in vigore dal:  8-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1078, è modificato come segue "Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
primo gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze economiche, sociali e politiche; c) archeologia, storia e geografica antica; d) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica; e) scienze giuridiche; f) filologia e linguistica del mondo antico; g) filologia e linguistica del mondo moderno; h) storia, e critica dell'arte e della poesia;
secondo gruppo: i) matematica; l) meccanica, astronomia, geodesia e geofisica; m) fisica; n) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico); o) chimica (indirizzo organico-biologico); p) geologia e mineralogia; q) biologia vegetale;
r) biologia animale.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le otto materie del primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo; e così via alternativamente".