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LEGGE 5 marzo 1965, n. 165

Modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1078, che detta disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

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Testo in vigore dal: 8-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge  31 luglio 1952, n. 1078, e' modificato
come  segue  "Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a
bandire  annualmente  un  concorso per i migliori lavori su argomenti
delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
    primo  gruppo:  a)  scienze  filosofiche;  b) scienze economiche,
sociali  e  politiche; c) archeologia, storia e geografica antica; d)
storia   medioevale   e   moderna,  scienze  ausiliarie  e  geografia
antropica;  e)  scienze  giuridiche;  f)  filologia e linguistica del
mondo  antico;  g)  filologia  e  linguistica  del  mondo moderno; h)
storia, e critica dell'arte e della poesia;
    secondo gruppo: i) matematica; l) meccanica, astronomia, geodesia
e     geofisica;     m)     fisica;     n)     chimica     (indirizzo
inorganico-chimico-fisico);        o)        chimica       (indirizzo
organico-biologico); p) geologia e mineralogia; q) biologia vegetale;
r) biologia animale.
  Il  primo  anno  i concorsi saranno banditi per le otto materie del
primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo;
e cosi' via alternativamente".